ESENZIONI PERMANENTI
DALL' APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI UE


Se impegnati nell'effettuazione di trasporti su strada esclusivamente nel territorio dell'Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo sono esonerati dal rispetto di tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 i conducenti di:


veicoli adibiti al trasporto di persone con numero di posti uguale o inferiore a 9 compreso il conducente;

veicoli per trasporto merci di massa complessiva non superiore a 3,5 t compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio;


carri attrezzi, cioè veicoli ad uso speciale attrezzati permanentemente per un'attività e non atti al carico, limitatamente ad un ambito operativo fino a 100 km dalla propria sede o base operativa;


veicoli adibiti a servizio antincendio, attività di polizia o protezione civile oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell'esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;


veicoli militari appartenenti alle Forze armate (esercito, marina, aeronautica) oppure da questi noleggiati senza conducente purché il trasporto sia effettuato nell'esercizio delle funzioni istituzionali e sotto la diretta responsabilità di tali enti;


veicoli utilizzati eccezionalmente per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;


veicoli utilizzati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuti umanitari;


veicoli in servizio regolare (cioè di linea) di passeggeri con più di nove posti, compresi gli scuolabus e i miniscuolabus, il cui percorso non superi i 50 km ;
Nel caso di autobus in servizio pubblico di linea utilizzati anche in corse "fuori linea" (distrazione di autobus da servizio di linea a servizio di noleggio con conducente) è obbligatoria l'installazione del tachigrafo.


 veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, adibiti al trasporto non commerciale di merci, cioè qualsiasi trasporto su strada che
non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri,
che non sia legato a un'attività commerciale o professionale;


veicoli speciali adibiti ad usi medici;

veicoli la cui velocità massima autorizzata nella carta di circolazione / DU non superi i 40 km/h;

veicoli circolanti per prove tecniche o per riparazioni;


veicoli commerciali che rientrino nella categoria dei veicoli storici a norma dell'art. 60 CDS e siano utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci;


veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 t, utilizzati:
per trasporti di materiali o attrezzature utilizzate dal conducente del veicolo per lo svolgimento della propria attività, oppure per la consegna di merci prodotte artigianalmente, a condizione che:
il trasporto non sia effettuato in conto terzi, il trasporto sia effettuato nel raggio 100 km dalla sede operativa dell'impresa, il conducente non sia stato assunto come autista o svolga le mansioni principali di autista;


veicoli o combinazione di veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 t, ma non oltre 3,5 t adibiti al trasporto internazionale di merci o di cabotaggio per conto proprio della società o del conducente e che la guida non costituisca l'attività principale per quest'ultimo.


ESENZIONI NAZIONALI
PERMANENTI ATTUATE
IN ITALIA

 

Sulla base della facoltà di esentare alcune categorie di veicoli dal rispetto delle norme in materia, il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, ha individuato alcuni veicoli per i quali non esiste l'obbligo di osservare le disposizioni relative alla massima durata della guida e ai periodi di riposo. L'esenzione, che si applica solo per la circolazione sul territorio nazionale, riguarda:


• veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali che operano nel raggio di
100 km dalla propria sede operativa;


veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;


veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale;

veicoli adibiti ai seguenti servizi (elenco tassativo):

fognature, protezione contro le inondazioni, acqua, gas, elettricità, rete stradale, nettezza urbana (ora raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio), telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio.

Per i veicoli utilizzati per esami ed esercitazioni di guida esiste ora solo l'esenzione dall'installazione e dall'utilizzazione del tachigrafo analogico o digitale ma non una deroga esplicita al rispetto delle disposizioni relative ai periodi di guida ai tempi di riposo, tuttavia si ritiene che, di fatto, siano comunque esentati da queste ultime.


I veicoli oggetto dell'esenzione possono appartenere sia ad aziende pubbliche sia ad imprese private che effettuano le citate attività, purché non utilizzati per questi scopi solo occasionalmente o in modo complementare all'attività di trasporto.


CASI ESENTI O ESCLUSI DAL
REG. (CE) N. 561/2006

TACHIGRAFO ANALOGICO


Oltre alle esenzioni esistono casi di ESCLUSIONI, per i quali il suddetto regolamento non trova applicazione per definizione. Si tratta, ad es., di trasporti con veicoli di massa inferiore a 3,5 t o che avvengono in aree private(cantieri, cave, interni di stabilimenti industriali, ecc.) o per autobus immatricolati in servizio da noleggio con conducente, occasionalmente utilizzati in servizi di linea con percorso inferiore
a 50 km, ecc. In tali casi l'attività svolta dovrà essere comunque conteggiata ai fini del rispetto delle ore giornaliere e settimanali di lavoro, per cui la stessa va annotata manualmente (simbolo martelletti) sul retro del foglio di registrazione giornaliero, con ora di inizio e fine, luogo e motivazione (e ciò sia che il disco venga estratto sia
che venga lasciato inserito).

 

 

 ESENTI O ESCLUSI DAL
REG. (CE) N. 561/2006 

TACHIGRAFO DIGITALE


Quando un veicolo dotato di tachigrafo digitale viene impiegato in aree private o in attività servizi esentati dal campo di applicazione della normativa sociale in materia di autotrasporto valgono le considerazioni già svolte per il veicolo dotato di tachigrafo analogico e quindi il conducente deve impostare manualmente tale attività affinché l'apparecchio la registri correttamente. In tal caso va inserita la funzione "out of scope" presente nei menù di comando del tachigrafo che deve essere mantenuto in questa posizione fino a quando il conducente non sarà nuovamente soggetto alla disciplina.


Analogamente all'analogico, non è obbligatorio lasciare la carta del conducente nel tachigrafo, salvo poi registrare manualmente, al reinserimento della stessa, l'attività lavorativa svolta (compresa la guida) sotto il simbolo "altre mansioni" (martelletti).