Se il lavoratore mobile o l'autotrasportatore autonomo sono costretti a svolgere lavoro notturno, l"orario di lavoro giornaliero non può superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore. Il lavoro notturno è definito come quello svolto per almeno 4 ore consecutive tra le ore 00,00 e le ore 7,00.
Il lavoro notturno deve essere indennizzato secondo la normativa nazionale, le previsioni dei CCNL e gli accordi tra le parti sociali a condizione che non siano scelti metodi di calcolo che possono compromettere il rispetto delle regole imposte a tutela della sicurezza stradale e della salute del lavoratore.